Art. 13

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell', ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell', comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616 (Art. 13 Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.) — Testo vigente | Portale Normativo