Art. 6
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 26 ago 2005
Scrutinio.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.
Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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