Art. 3
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 28 ago 1966
Elenco degli elettori - Seggio elettorale.
Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.
L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.
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