Art. 7
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 28 ago 1966
Diritto di opzione - Sostituzione.
Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.
Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell' della presente legge.
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