Art. 5
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 26 ago 2005
Votazione.
Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi.
Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.
Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.
L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.
Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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