Art. 1

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 26 ago 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Elettorato. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ... . Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169 .
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