Art. 1
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 26 ago 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Elettorato.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma
...
.
Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-07-25;616#art-1