Art. 8

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Elezione dei membri della Commissione centrale Opzione. Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Quando un membro del Consiglio nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all' della presente legge.
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