Art. 12

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso. Il commissario straordinario provvede ai sensi dell', secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo