Art. 9

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Comunicazioni dell'esito delle elezioni. Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
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