Art. 15

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Procedimento disciplinare. Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma. La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante effissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.
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