Art. 21

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati. Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonchè la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati. I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1966 SARAGAT MORO - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 25 luglio 1966, n. 616 (Art. 21 Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.) — Testo vigente | Portale Normativo