Art. 19

LEGGE 25 luglio 1966, n. 616

In vigore dal 28 ago 1966
Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale. Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente, sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione. I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali. La Commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonchè da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell' della presente legge. La Commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.
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