Art. 13
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda della. Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su pro.
posta del comandante generale, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell', terzo comma.
Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all' della legge 31 luglio 1954, n. 599.
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