Art. 28
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.
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