Art. 26

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Ai musicanti seconde parti della banda, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari del 2° clarinetto soprano in sib n. 5 e dei piatti n. 2 e che per effetto del precedente sono inquadrati, rispettivamente, nelle terze parti A e B, si applicano le disposizioni che regolano la carriera dei musicanti appartenenti alle seconde parti B.
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