Art. 24

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge. Nella determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso. Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore. In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente . Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità. L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sarà conteggiato in occasione del successivo avanzamento.
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