Art. 27

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della Guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati. (1) Ai vincitori del concorso 6 attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'.
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