Art. 23

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Può essere autorizzata, su richiesta di Enti o Comitati, la partecipazione della banda del Corpo della Guardia di finanza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità. In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori della propria residenza, all'ufficiale direttore, al maresciallo maggiore carica speciale vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli Enti o Comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Eventuali altre somme erogate dagli Enti e Comitati richiedenti sono direttamente versate al Fondo assistenza finanzieri.
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