Art. 20
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento consegue la promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compie il periodo di permanenza nel grado.
La promozione è disposta anche se non esista vacanza nel grado superiore; l'eventuale eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità non è più valutato ai fini dell'avanzamento.
Il musicante giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.
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