Art. 16

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Il sottufficiale, l'appuntato o il finanziere musicante della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta dell'ufficiale maestro direttore di banda è sottoposto ad accertamenti ad opera di una Commissione nominata e composta ai sensi dell', quarto comma. Se la Commissione giudica il musicante non più idoneo per la parte di appartenenza, ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima, vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dal successivo per la parte nella quale viene trasferito. Il musicante giudicato dalla Commissione non idoneo per tutte le parti cessa di far parte della banda e perde il relativo stato giuridico, ma continua ad appartenere al Corpo, conservando il proprio grado e la propria anzianità.
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