Art. 12
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell', secondo comma.
Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
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