Art. 10
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della Guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.
Con tale grado essi sono sottoposti ad esperimento per la durata di tre mesi durante i quali prestano servizio nella banda e seguono un corso d'istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio del Corpo.
Al termine dell'esperimento viene espresso su ciascun musicante giudizio di idoneità a prestare servizio nella Guardia di finanza, da parte di una Commissione composta dal generale comandante delle scuole, dal comandante della legione allievi e dall'ufficiale maestro direttore della banda.
I musicanti riconosciuti non idonei, se provenienti dai militari del Corpo, sono restituiti al servizio prima, espletato; se provenienti dalle altre Forze armate dello Stato, sia in servizio sia in congedo, e dai civili, sono licenziati senza diritto ad alcuna indennità o a trattamento di quiescenza.
I vincitori dei concorsi provenienti dai musicanti della banda della Guardia di finanza o dai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio, se di grado uguale a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati con grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la parte stessa e conservano la posizione di stato e l'anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
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