Art. 6

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Il concorrente classificato prima nella graduatoria 6 dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo. La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. Il concorrente già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.
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