Art. 3

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi, indetti con decreto ministeriale nel quale sono anche stabiliti i programmi e le norme per lo svolgimento dei concorsi stessi. Il numero dei posti da ricoprire è fissato in relazione alle prevedibili vacanze organiche, negli incarichi e nelle parti, alla data in cui gli aspiranti vi saranno iscritti con il grado iniziale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori dei concorsi.
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