Art. 4

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale. La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore è così composta: un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente; due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri; un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, è composta da: a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro; c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da: 1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente; 2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; 4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
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