Art. 9

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti ha luogo mediante concorso per esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene emanato il bando, abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 30°. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari delle forze armate o dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per i musicanti della banda della. Guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età. I concorrenti che non siano già in servizio nella Guardia di finanza debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo. prescindendo pero, da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. Sono indetti separati concorsi per ciascuna parte e suddivisione di parte in cui vanno classificati i musicanti ai sensi del precedente e della tabella allegato A. In ciascun concorso, a parità di merito, è data la preferenza ai musicanti della banda della Guardia di finanza e, fra questi, ai più elevati in grado. In caso di parità di grado è data la preferenza al più anziano.
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