Art. 11
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'età anzidetta, fino al compimento del 65° anno di età.
La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 4 anni.
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