Art. 15
LEGGE 13 luglio 1965, n. 882
In vigore dal 21 nov 1987
I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri, musicanti della banda della Guardia di finanza, che raggiungono i limiti di età stabiliti dalla legge 18 ottobre 1962, numero 1499, possono ottenere a domanda, di essere mantenuti anno per anno nella posizione di servizio permanente o continuativo, sino al compimento del 59° anno di età, purchè conservino piena efficienza artistica e idoneità fisica.
Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del comandante generale.
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