Art. 14

LEGGE 13 luglio 1965, n. 882

In vigore dal 21 nov 1987
I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda, celibi, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza.
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