Convenzione›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 5 ago 1965
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1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura
possibile, assistenza per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei loro rispettivi controlli e per prevenire e accertare le infrazioni alle norme relative al controllo; essi si comunicano, sia spontaneamente che su richiesta, le informazioni che possono presentare interesse per l'esecuzione del servizio.
2. Le merci o gli altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, allorchè vengono subito sequestrati nella zona o in prossimità di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorità agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.
3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le autorità
competenti dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonché a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all'autorità dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le norme dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.
4. La collaborazione prevista nel precedente paragrafo 3 è
tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.
Storico versioni
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