Convenzione›Titolo III
Art. 12
In vigore dal 5 ago 1965
.
1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di
passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera ed a recarsi sul luogo del proprio servizio comprovando la loro identità e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali.
2. Le autorità competenti dello Stato di soggiorno si riservano il
diritto di richiedere alle autorità dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-12