Convenzione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 5 ago 1965
.
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul
territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, nonché le merci e altri beni ivi trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il prodotto nello Stato limitrofo.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-7