Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 5 ago 1965
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1. La zona può comprendere:
A) Per ciò che concerne il traffico ferroviario:
a) una parte della stazione e delle sue dipendenze;
b) i treni viaggiatori o merci e una parte determinata dei
binari e dei marciapiedi sui quali tali treni stazionano durante il controllo;
c) i treni viaggiatori o merci sul percorso compreso tra la
stazione e la frontiera comune, nonché la sezione di binario tra la frontiera e l'ufficio e le parti delle stazioni situate su tale percorso;
d) ove trattasi del controllo effettuato su un treno in corso di viaggio, il treno sul percorso determinato e, all'occorrenza, un settore delle stazioni donde tale percorso inizia e dove esso termina.
B) Per ciò che concerne il traffico stradale:
a) una parte degli edifici di servizio;
b) settori della strada e degli altri impianti;
c) eventualmente, magazzini e depositi;
d) la strada tra la frontiera e l'ufficio;
e) ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di
viaggio, il veicolo sul percorso determinato, come pure un settore degli edifici e degli impianti donde tale percorso inizia e dove esso termina.
2. In caso di urgenza, le Amministrazioni interessate potranno, di comune accordo, apportare alla delimitazione iniziale della zona le modifiche che si rendessero necessarie. L'accordo intervenuto in tal senso entrerà immediatamente in vigore.
3. Allorquando un Accordo concluso in virtù dell',
paragrafo 2, non include nella zona una parte di territori prevista dal precedente paragrafo 1, esso può stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti ed obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facoltà di sorveglianza, da parte degli agenti dello Stato limitrofo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-3