Convenzione›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 5 ago 1965
Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio
con Protocollo finale (Roma, 11 ottobre 1963).
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della
Repubblica francese, animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere a questo fine una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio ed hanno nominato a tale effetto come loro plenipotenziari rispettivi:
Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. l'onorevole EDOARDO MARTINO, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri;
Il Presidente della Repubblica francese: S. E. il signor ARMANDO
BERARD, Ambasciatore di Francia a Roma;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
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Ai termini della presente Convenzione, l'espressione:
1. "Controllo" designa l'applicazione di tutte le norme di legge,
regolamentari e amministrative dei due Stati, concernenti il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonché l'entrata, l'uscita e il transito dei bagagli, merci, veicoli ed altri beni.
2. "Stato di soggiorno" designa lo Stato su cui il territorio si effettua il controllo dell'altro Stato.
3. "Stato limitrofo" designa l'altro Stato.
4. "Zona" designa la parte del territorio dello Stato di
soggiorno all'interno della quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo.
5. "Agenti" designa le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.
6. "Uffici" designa gli uffici a controlli nazionali abbinati.
Storico versioni
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