Convenzione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 5 ago 1965
1. Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del
controllo del Paese di entrata.
2. Prima della fine del controllo del Paese di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti del Paese di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.
3. Gli agenti del Paese di uscita non possono effettuare il loro
controllo quando quelli del Paese di entrata hanno iniziato le proprie operazioni. In via eccezionale, operazioni relative al controllo del Paese di uscita possono essere riprese con l'assenso degli agenti competenti del Paese di entrata.
4. Se, nel corso dei controlli, l'ordine previsto dai precedente
paragrafo 1 viene modificato per ragioni pratiche, gli agenti del Paese di entrata, non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo del Paese di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo del Paese di uscita, presso gli agenti del detto Paese.
Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresto o a sequestri, ne hanno la priorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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