Convenzione›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 5 ago 1965
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Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-11