Convenzione›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 5 ago 1965
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1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di
soggiorno devono, per quanto concerne le condizioni relative alla loro residenza, mettersi in regola presso le autorità competenti, in conformità delle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri.
Essi sono, se del caso, muniti gratuitamente del permesso di soggiorno.
2. L'autorizzazione di soggiorno non può essere rifiutata al
coniuge, ai figli minori e agli ascendenti che convivono con gli agenti interessati e non esercitano alcuna attività lucrativa, salvo che essi siano colpiti da una decisione d'interdizione di entrata che li concerna personalmente. Dette persone sono esonerate dalle tasse previste per le autorizzazioni di soggiorno. Il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio di una attività lucrativa ai membri della famiglia di detti agenti è lasciato all'apprezzamento delle autorità competenti. Nel caso di rilascio di detta autorizzazione sono riscosse, se del caso, le tasse regolamentari.
3. Il periodo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo
esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di soggiorno, o vi risiedono, non è compreso nei termini che danno diritto ad un trattamento privilegiato in virtù di Convenzioni esistenti fra i due Stati.
Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di
un'autorizzazione di soggiorno a causa della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.
Storico versioni
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