Convenzione›Titolo IV
Art. 18
In vigore dal 5 ago 1965
.
Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici sono stabilite di
comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-18