Convenzione›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 5 ago 1965
.
1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese di impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonché lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.
2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi
fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione.
3. Sono fatte inoltre salve le norme dei due Stati in materia di
costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-23