ConvenzioneTitolo V

Art. 25

In vigore dal 5 ago 1965
. 1. Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone che, nello Stato limitrofo, effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte, a tal riguardo, alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo. Le operazioni effettuate ed i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. 3. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato. Devono essere concesse le facilitazioni compatibili con tali norme.
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