Convenzione›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 5 ago 1965
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La corrispondenza ed i colli di servizio, nonché i valori, in
provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare col timbro ufficiale del servizio interessato.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-24