Convenzione›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 5 ago 1965
.
Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti
contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-28