ConvenzioneTitolo VI

Art. 28

In vigore dal 5 ago 1965
. Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.
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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-28

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