Convenzione›Titolo VI
Art. 27
In vigore dal 5 ago 1965
.
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà
costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo-francese la quale avrà il compito:
a) di preparare gli Accordi previsti all';
b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la
presente Convenzione;
c) di risolvere, per quanto possibile, le difficoltà che
potessero derivare dall'applicazione della presente Convenzione.
2. Detta Commissione sarà composta di sei membri, designati in
numero uguale da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri francesi. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-27