Convenzione›Titolo VI
Art. 29
In vigore dal 5 ago 1965
.
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Parigi.
2. Essa entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli
strumenti di ratifica.
3. Cesserà di avere effetto due anni dopo la sua denunzia da parte
di una delle Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-29