Convenzione›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 5 ago 1965
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Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici, o quelli di
cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non saranno, a tale scopo richieste garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle Amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-22