ConvenzioneTitolo IV

Art. 21

In vigore dal 5 ago 1965
. Gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonché ad espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-21

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