Convenzione›Titolo III
Art. 16
In vigore dal 5 ago 1965
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1. Gli agenti dello Stato limitrofo residenti nello Stato di
soggiorno beneficiano, alle condizioni stabilite dalla legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell'esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno, quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione nello Stato limitrofo o nello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Sono fatte salve le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l'utilizzazione dei beni ammessi in franchigia.
2. Detti agenti, nonché i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura, nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalità e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.
3. Gli agenti dello Stato limitrofo che non risiedono nello Stato di soggiorno sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.
4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti fra le due
Parti contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo.
5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo non sono
sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.
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