Convenzione›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 5 ago 1965
.
Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle
autorità dello Stato di soggiorno a motivo di atti compiuti nella zona per l'esercizio delle loro funzioni. Essi sono sottoposti, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se tali atti fossero stati commessi in questo Stato.
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