ConvenzioneTitolo III

Art. 13

In vigore dal 5 ago 1965
. Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono nella zona, come pure sul percorso tra il luogo del loro servizio ed il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di dette armi, nella zona, non è tuttavia, autorizzato che in caso di legittima difesa.
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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-13

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