Convenzione›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 5 ago 1965
.
Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di
soggiorno, la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile;
essi possono nella zona, come pure sul percorso tra il luogo del loro servizio ed il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari.
L'uso di dette armi, nella zona, non è tuttavia, autorizzato che in caso di legittima difesa.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-13