ConvenzioneTitolo IV

Art. 17

In vigore dal 5 ago 1965
. 1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo; b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello Stato limitrofo le installazioni determinate in virtù del paragrafo precedente. La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di costruzione di dette installazioni o la indennità, che può essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-17

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